All'ufficio comunale di Stato Civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza dei coniugi o nel Comune di celebrazione del matrimonio.
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio concordatario. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Per dare inizio alla pratica occorre compilare un modulo che consente all’Ufficiale di Stato Civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria, anche richiedendola agli interessati stessi, come per esempio la sentenza di separazione già conclusa davanti al giudice.
Gli interessati saranno quindi contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile. E’ facoltativa l’assistenza di un avvocato il quale non avrà funzioni di rappresentanza e pertanto non potrà sostituire i coniugi. In tal sede sarà redatto un atto di stato civile contenente i termini di accordo con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati. L’accordo dovrà essere sottoscritto dai coniugi, dall’avvocato se presente e dall’Ufficiale di Stato civile.
Una volta firmato l’accordo, l’Ufficiale di Stato Civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà.
La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
€16,00 per diritti di segreteria.
Legge 11-5-2015, n. 55
Decreto legge 12-9-2014, n. 132
Legge 1-12-1970, n. 898
Tempo di conclusione del procedimento: vedi descrizione in “DOCUMENTAZIONE”.