La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è obbligatorio richiedere l'appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile.
Nel giorno fissato per le pubblicazioni gli sposi si presenteranno, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:
Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.
I requisiti richiesti sono:
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.
I nubendi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dall’articolo 116 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile".
Per i nubendi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
Vedi descrizione nel campo “Requisiti”.
In funzione della residenza dei nubendi, è necessario versare i diritti di segreteria/istruttoria:
Regio Decreto 16-3-1942, n. 262
Decreto del Presidente della Repubblica 3-11-2000, n. 396
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.