Autenticare una copia di un documento significa attestare la sua conformità con l'originale.
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che garantisca la riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento (articolo 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445).
L'autenticazione delle copie può essere fatta (articolo 18, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445):
L'autenticazione della copia è apposta in calce alla copia e deve contenere:
Il cittadino può sostituire l’autentica di copia con una sua dichiarazione di conformità all’originale utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Quest'ultima non deve essere autenticata, se presentata a una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblici servizi.
Per far autenticare una copia occorre essere maggiorenni e presentarsi personalmente in Comune con un documento di riconoscimento valido, la documentazione in originale e la copia da autenticare.
Documento di riconoscimento valido.
Silenzio/assenso
Non previsto.
Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da €16,00 ogni 4 facciate, oltre all’importo di €0,52 per diritti di segreteria.
Decreto del Presidente della Repubblica 28-12-2000, n. 445
Tempo di conclusione del procedimento: immediato.