Il tributo non è dovuto per le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (una per ogni categoria C/2 – C/6 – C/7).
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Con deliberazione n. 48 del 21/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e detrazioni IMU anno 2023.
Con deliberazione n. 18 del 26/04/2023 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'IMU.
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